La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ha sancito l’introduzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’articolo 189 del D.lgs. n.152/2006 e dell’art. 14 bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n.102 del 2009.
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani.
Il SISTRI modifica completamente il modello attuale di identificazione, registrazione e denuncia dei rifiuti.
E’ prevista l’iscrizione obbligatoria di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
In particolare, i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la registrazione entro i termini stabiliti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
In particolare,
ENTRO IL 28/2/2010
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti) con più di 50 dipendenti
ENTRO IL 31/3/2010
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi sotto i 50 dipendenti
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti) sotto i 50 dipendenti
Le aziende fino a 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione ma possono effettuarla facoltativamente.
E’ previsto un contributo obbligatorio per l’iscrizione, variabile in funzione del numero dei lavoratori, da 60 a 800 Euro, PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE.
SANZIONI: il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. L’obbligo di legge di iscrizione è già in vigore, ma non sono note ne pubblicate le sanzioni. Questa circostanza rappresenta una novità e le conseguenze, sul piano giuridico e sanzionatorio, devono ancora essere analizzate. Si suppone che le sanzioni non possano essere fatte valere se la violazione è avvenuta in un tempo precedente alla loro conoscibilità. Tuttavia, si raccomanda alle aziende clienti di provvedere alla registrazione al SISTRI entro le date sopra riportate.