Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 le autorizzazioni in atmosfera hanno una durata di 15 anni, oltre la quale devono essere rinnovate dall’autorità competente.
Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate precedentemente all’entrata in vigore di tale normativa devono essere rinnovate secondo un calendario predisposto dall’autorità competente o, in assenza del medesimo, secondo quanto stabilito dall’art 281 comma 1.
La Regione Lombardia, al fine di assicurare un esercizio uniforme e coordinato sul territorio lombardo delle funzioni trasferite alle province in merito al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle autorizzazioni, ha ritenuto, in accordo con le province medesime, di proporre un calendario per la presentazione dei rinnovi delle autorizzazioni esistenti da parte delle imprese:
Data di presentazione della domanda – Data dell’autorizzazione |
Data di presentazione della domanda di rinnovo |
Fino al 31/12/1989 (istanze ex art. 12 del d.p.r. 203/88) | Entro il 31/12/2010 |
Autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/1995 | tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2012 |
Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/1996 al 31/12/1999 | tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2014 |
Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2000 al 31/12/2002 | tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2016 |
Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2003 al 29/04/2006 | tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2018 |
E’ fatta salva la possibilità delle singole Province lombarde, di adottare opportune modalità gestionali locali, purché sia comunque assicurato il rispetto dei principi generali tesi alla massima uniformità possibile.
Rimangono valide le disposizioni dell’art. 281 comma 1 del D. Lgs. 152/06, nel caso in cui la domanda di rinnovo non venga presentata dalla ditta nei termini previsti dal calendario approvato dall’autorità competente.
Per completezza si riporta il testo dell’art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06:
Art. 281
(disposizioni transitorie e finali)
1. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda é presentata nei termini, l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall’articolo 269, comma 3, l’esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell’autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.