Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto 09 luglio 2010 pubblicato sulla G. U. n. 161 del 13-07-2010, attraverso il quale si stabiliscono modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI” .
Il Decreto sancisce la proroga al 01 Ottobre 2010 dell’Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e stabilisce altresì la modifica del regime previsto dal D.M. 17 dicembre 2009, successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010.
In precedenza i termini per la piena operatività del sistema erano due:
- 13 luglio2010, per produttori di rifiuti più grandi e gestori variamente concepiti;
- 12 agosto 2010 , per i piccoli produttori di rifiuti.
La proroga al 1° ottobre non contempla più questa divisione e le imprese obbligate dovranno iniziare tutte insieme. Viene inoltre rinviata al 12 settembre 2010 la data per le procedure di ritiro delle chiavette Usb e per l’installazione delle black box, cioè dei dispositivi necessari per la funzionalità di Sistri.
Molte sono anche le novità sotto il profilo sostanziale:
- Esenzione dall’iscrizione al SISTRI per le «unità locali» che si occupano di rifiuti per conto dei comuni di riferimento: se hanno meno di 10 addetti, anche a prescindere dal numero di abitanti del comune, gli adempimenti (trasmissione dati) finiscono a carico del comune stesso. L’esenzione riguarda esplicitamente anche le associazioni senza scopo di lucro.
- Per le imprese (agricole comprese) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (massimo 4 tonnellate all’anno, 20 se di “non pericolosi”) la compilazione del registro cronologico mensile (o trimestrale secondo i casi) può essere effettuata da associazioni imprenditoriali – anche attraverso loro società – ma solo se queste rientrano nei nuovi parametri di riconoscimento: le associazioni di categoria ammesse devono avere carattere («rappresentatività») nazionale ed essere presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
- Definito il criterio per calcolare i dipendenti delle aziende (con il quale vengono classificati i soggetti Sistri): devono essere presi in considerazione tutti gli addetti anche part time, i lavoratori indipendenti, ed anche i lavoratori stagionali.
- In tema di “Contributi”, l’art. 6 del Decreto di proroga aggiunge una nuova tabella esplicativa a quanto già stabilito nell’Allegato II del D.M. 17 dicembre 2009:
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI |
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ADDETTI PER UNITÀ LOCALE |
QUANTITATIVI ANNUI |
CONTRIBUTI |
Da 1 a 5 | Fino a 200 kg | € 50 |
Da 1 a 5 | Oltre 200 e fino a 400 kg | € 60 |
Da 6 a 10 | Fino a 400 kg | € 60 |
IMPRENDITORI AGRICOLI |
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Da 1 a 5 | Fino a 200 kg | € 30 |
Da 1 a 5 | Oltre 200 e fino a 400 kg | € 50 |
Da 6 a 10 | Fino a 400 kg | € 50 |
COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI | € 60 |
I soggetti interessati alle modifiche riportate in tabella, che hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
A tal fine i predetti soggetti devono inoltrare una apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito www.sistri.it .