Il termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, (precedentemente previsto per il 1° agosto 2010), slitta ora al 31 dicembre 2010, come stabilito dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il D.Lgs n. 81/08, il cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”, all’art. 28, 1° comma, stabilisce che il documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro deve riguardare, tra gli altri, i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004.
In termini di legge sono stati indicati alcuni elementi inerenti allo stress:
- è un “rischio particolare”
- riguarda gruppi di lavoratori
- deve essere lavoro-correlato
- la valutazione del rischio deve essere conforme ai contenuti dell’accordo Europeo dell’8 ottobre 2004
Lo stress è un fattore di rischio che può implicare danni per la salute e per la sicurezza e che deve essere affrontato con misure preventive, collettive ed individuali.
Secondo l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 “lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative poste in loro”. “Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro”.
In qualsiasi realtà lavorativa deve essere quindi effettuata una valutazione preliminare per stabilire se è da considerare trascurabile o rilevante la probabilità che le caratteristiche dell’azienda, delle attività, della forza lavoro e dei rapporti di lavoro siano associate a potenziali fattori di rischio stress.