Sul Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati e sarà in vigore dal 25 dicembre 2010.
Il nuovo decreto (si tratta del recepimento della Direttiva 2008/98/CE) implementa il sistema Sistri, anche dal punto di vista sanzionatorio, ed apporta importanti modifiche alla Parte Quarta del Codice dell’Ambiente.
Le Regioni e le Province autonome adegueranno i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il provvedimento concentra l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, e rafforza, per questa via, il valore economico dei rifiuti, favorisce il recupero degli stessi e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali, introduce nuove definizioni (“prevenzione”, “riutilizzo”, “preparazione per il riutilizzo”, “trattamento” e “riciclaggio”) in modo da precisarne l’utilizzo e la portata.
Di seguito vengono elencate alcune delle novità del decreto:
-viene introdotta la concezione della “responsabilità estesa del produttore” (per la quale la legge prevede la possibilità di ulteriori regolamenti del Ministero per stabilirne modalità e i criteri). Tale responsabilità dei soggetti produttori viene a cessare solo quando si consegnano i prodotti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;
-viene introdotta una parte normativa (artt. 208, 213 o 216) dedicata ai centri di raccolta ed al sistema autorizzatorio;
-viene sancito che l’incenerimento è una forma di recupero e non una forma di smaltimento da preferire alla discarica;
-vengono stabiliti i nuovi obiettivi di raccolta differenziata, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici ed assimilati, che saranno del 50% entro il 2020, mentre sarà al 70% la percentuale di riutilizzo e di altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, quali: rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
-si specifica che la tracciabilità dei rifiuti permetterà di conoscere non solo in tempo reale le quantità e tipologie di rifiuti generati in Italia e nelle varie regioni, ma anche la gestione e i movimenti dei rifiuti stessi;
-viene stabilito un nuovo un sistema sanzionatorio che, in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, sia uno strumento efficace sia per la prevenzione che per la repressione dei reati ambientali legati alla gestione dei rifiuti, nello specifico: la pena più severa prevede l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi per chi omette l’iscrizione al sistema di tracciabilità. Misura doppia in caso di rifiuti pericolosi.