Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 dicembre 2010 inerente la “Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000”
Già dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico, le aziende che realizzano un sistema di gestione per la sicurezza, secondo le linee guida INAIL o in riferimento alla norma OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) possono accedere ai menzionati incentivi INAIL.
Le imprese, in caso di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, possono accedere ai nuovi sconti del tasso medio di tariffa in misura fissa, secondo quanto di seguito riportato:
- Fino a 10 lavoratori/anno: riduzione del 30%
- Da 11 a 50 lavoratori/anno: riduzione del 23%
- Da 51 a 100 lavoratori/anno: riduzione del 18%
- Da 101 a 200 lavoratori/anno: riduzione del 15%
- Da 201 a 500 lavoratori/anno: riduzione del 12%
- Oltre 500 lavoratori/anno: riduzione del 7%
Per ottenere la riduzione, il datore di lavoro deve presentare specifica istanza alla competente sede territoriale dell’INAIL entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.