Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D. Lgs. n. 81/2008. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli Accordi in Gazzetta Ufficiale. Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo.
Schema riassuntivo. La formazione nel nuovo Accordo Stato Regioni.