Dal febbraio 2005 è in vigore il D.M. 3 novembre 2004, il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), quando ne sia prevista l’installazione.
I maniglioni antipanico sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, soprattutto in ambienti ad alto affollamento, tuttavia non devono essere installati in tutte le attività ma solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche, come stabilito dal decreto Ministeriale 3 Novembre 2004, che, nell’art. 1 e nell’art. 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico. Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R: 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
Il D.M. 03 novembre 2004 prevedeva, quale scadenza per la sostituzione dei maniglioni antipanico non provvisti di marcatura CE ed installati in corrispondenza delle vie di fuga, il mese di febbraio 2011.
Successivamente però, il Decreto 6 dicembre 2011 (pubblicato su. Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011) ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 pertanto, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, la nuova data di riferimento è il 16 febbraio 2013.