È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 relativo al “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il decreto, che entrerà dunque in vigore il prossimo 13 giugno, si applica alle micro, piccole e medie imprese (articolo 2 del decreto del 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Non si applica invece ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale (articolo 1 DPR 59/2013) “disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Regolamento – istituto dal decreto composto da 12 articoli e da un corposo allegato – semplifica gli adempimenti amministrativi e viene a sostituire ben sette diversi provvedimenti e autorizzazioni/comunicazioni:
- l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 sempre del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
- la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in tema di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992;
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del, più volte citato, decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.
Il DPR 59/2013 indica che la “domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al Suap che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.
L’AUA varrà 15 anni e le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’autorizzazione.
Anche per il rinnovo dell’autorizzazione è prevista una procedura semplificata: ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’Autorità competente, tramite il Suap, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1 (art.5 DPR 59/2013).
Se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è infatti sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva e durante i tempi necessari per il rinnovo, l’attività potrà proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.
Nell’Allegato 1 viene definito il contenuto delle autorizzazioni per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Ad esempio con riferimento a:
- riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg;
- tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg;
- produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg;
- produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
- produzione di mobili, oggetti, imballaggi , prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
- verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
- verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
- panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno;
- torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
- produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora;
- sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
- laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
- anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno;
- utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno;
- produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno;
- tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno;
- produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
- trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
- molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno;
- lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
- prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno;
- lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno;
- lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
- fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg;
- produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
- produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
- saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
- lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
Si precisa che secondo L’art. 10 del DPR 59 del 13 marzo 2013
“1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.
2. L’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.”