Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, Supplemento Ordinario n. 50 , il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (il c.d. “Decreto del fare”). Il Decreto è entrato in vigore sabato 22 giugno 2013 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Di seguito riportiamo un piccolo riassunto delle tematiche e degli adempimenti modificati all’interno del D. Lgs. 81/08, del D.Lgs. 163/06, del D.P.R. 1124/65 e del D.P.R. 151/11.
-Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: è prevista la possibilità, per il datore di lavoro committente, di elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Inoltre, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, quest’ultimo può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera (co. 3 e 3bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sostit. dall’art. 32 del D.L. n. 69/2013).
-Aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico: (tali settori verranno individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL). Le aziende appartenenti a tali settori possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi con un modello semplificato.
-Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro: sono previsti tempi più stretti. In particolare, la prima di tali verifiche deve essere effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi degli stessi soggetti pubblici o privati. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.
-Cantieri temporanei e mobili: sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, fermi restando i relativi obblighi.
-DURC: la validità temporale viene fissata a sei mesi, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Alla scadenza dei 180 giorni di validità, dunque, occorrerà chiederne uno nuovo.
L’acquisizione del documento, da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, avverrà per via telematica.
L’acquisizione d’ufficio del DURC riguarda sia gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sia il pagamento delle prestazioni.
Il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:
-verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
-aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
-stipula del contratto;
-pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
-certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
-Infortuni: abrogata (a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) la previsione relativa alla comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (da parte del datore di lavoro), nel termine di due giorni, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
-Sorveglianza sanitaria per le prestazioni lavorative di breve durata: il D.L. ha previsto misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso.
-Soppressione certificazioni sanitarie: per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro in specifiche fattispecie. In particolare, la previsione riguarda (art. 42, D.L. n. 69/2013):
– il certificato di sana e robusta costituzione richiesto dagli istituti scolastici;
– limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l’assunzione di bambini ed adolescenti;
– il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per l’esercizio personale della farmacia, nonché dei dipendenti;
– il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
– infine, quello richiesto per l’attività di maestro di sci.