È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 11 si occupa di “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha anche diramato una nuova Circolare per chiarire gli obblighi, le procedure e le esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Di seguito vengono elencati i punti salienti della Legge e della nuova Circolare (che sostituisce la precedente).
Soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI (indipendentemente dall’obbligo di utilizzo):
-Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale i rifiuti speciali pericolosi.
-Vettori esteri che operano su territorio nazionale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che svolgono attività di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
-Operatori intermodali che si occupano di rifiuti speciali pericolosi.
-Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
-Comuni ed imprese che effettuano trasporto di rifiuti urbani nel territorio della regione Campania
Soggetti esclusi dall’obbligo di adesione al SISTRI:
-Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
-Enti ed imprese che raccolgono o trasportano o gestiscono rifiuti non pericolosi.
-Raccoglitori e trasportatori di rifiuti urbani del territorio italiano, ad esclusione di quelli della Regione Campania.
Tali soggetti possono continuare ad operare con l’utilizzo dei Formulari di Identificazione Rifiuti e del Registro di Carico e Scarico.
Termini di inizio dell’operatività del SISTRI
Dal 1° ottobre 2013 è operativo il SISTRI per le seguenti categorie:
-Enti o imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale i rifiuti speciali pericolosi.
-Vettori esteri che operano su territorio nazionale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che svolgono attività di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
-Nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi (cioè coloro che a seguito di operazioni di trattamento sui rifiuti ottengono rifiuti speciali pericolosi).
Dal 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per:
-Produttori di rifiuti speciali pericolosi.
-Enti ed imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006.
-Enti ed imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 5.
-Comuni e imprese della regione Campania che trasportano rifiuti urbani
Registro di carico e scarico
Dal 1° agosto 2014 entra in vigore l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che non aderiscono al SISTRI, nello specifico:
-Per gli imprenditori agricoli gli obblighi per la tenuta del registro di carico e scarico sono adempiuti mediante la conservazione del formulario di identificazione rifiuti.
-Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività artigianali ed industriali.
-Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque.
-Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi.
-Enti ed imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo ed il trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi.
-Operatori intermodali di rifiuti non pericolosi.
-Intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi.
Tempistiche per la compilazione del Registro di Carico e Scarico:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
Sanzioni
Sono sospese dal primo ottobre e per i 10 mesi successivi le sanzioni relative all’utilizzo del SISTRI.
Rimangono invece in vigore le sanzioni relative alla tracciabilità dei rifiuti con sistema cartaceo (formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico).
A far data dal 1° Agosto 2014, tutti i soggetti per i quali al quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (e per i quali l’obbligo di utilizzo è scattato il 1° Ottobre 2013 ed il 3 Marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI ed attenersi alle relative sanzioni che dal quel momento in poi (salvo ulteriori proroghe) saranno vigenti.