Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il decreto ministeriale 24 aprile 2014 n. 126, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede l’obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti (oltre alle altre categorie già soggette).
Il decreto esclude dal sistema di tracciabilità dei rifiuti tutte le imprese agricole che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta; prevede disposizioni di semplificazione amministrativa, nonché chiarisce sulle modalità di gestione dei trasporti intermodali.
Viene inoltre stabilita la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2014 per il versamento del contributo annuale.
SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTEMA
L’articolo 1 del nuovo decreto riassume i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, coerentemente con le disposizioni dell’articolo 188 ter comma 1 e 3, del Codice Ambiente; si tratta di:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numeri dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 dei codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
- gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c) d), e), g) ed h), del Codice Ambiente;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del Codice Ambiente;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
- -gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del Codice Ambiente.
Sono confermati gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ovvero che non vi aderiscono volontariamente.
LE SEMPLIFICAZIONI
Per quanto riguarda il capitolo delle semplificazioni del SISTRI, si legge nell’articolo 3 del decreto, che si procederà mediante successivi decreti, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati.
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto 126/2014 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta) verrà diffuso un decreto ministeriale che riporterà lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI.
Testo completo del decreto ministeriale 24 aprile 2014