In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione dei rischi deve elaborare un’idonea documentazione che ne attesti l’adempimento.
Con legge comunitaria, licenziata dal Parlamento, che modifica l’art.28 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.
La novità si inserisce su quanto già previsto dal comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi (Vdr) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Ferma restando l’immediatezza della Vdr, ora l’articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.
La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), del Rls, del medico competente; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Se dunque la nuova “immediata e idonea documentazione” deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel documento di valutazione dei rischi (Dvr), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l’elaborazione dello stesso Dvr al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all’ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.
Analoga iniziativa è stata adottata in merito all’articolo 29, comma 3, del Testo unico, il quale già stabilisce che la Vdr deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Dvr deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall’articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.
La legge comunitaria nulla dice in merito all’eventuale sanzione da comminare in caso di accertata violazione al nuovo obbligo.
Invece per il non immediato aggiornamento potrebbe applicarsi l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
Articolo tratto da “Il Sole 24 ore” del 30.10.2014