L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
L’INAIL applica una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%
Beneficiari:
Possono beneficiare della riduzione tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione:
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016.
Per ottenere la riduzione, l’azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2016.
La domanda è presentata per l’unità produttiva (o le Unità produttive) dell’azienda in cui siano stati attuati gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Definizione della domanda:
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nella specifica guida alla compilazione.
È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede di istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Interventi migliorativi e documentazione probante:
Sulla guida disponibile online vengono elencate le evidenze documentali (“documentazione probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della stessa, a pena di inammissibilità. Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come “anno solare precedente quello di presentazione della domanda” o “anno di riferimento”. In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere una valenza pluriennale; essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità operative, codici di pratica, ricorso a personale o ditte qualificate, adozione di un sistema di gestione, ecc.).
È però necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri anno per anno tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata.
Requisiti:
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”)
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
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