È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 il Decreto interministeriale (DIM) del 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
È stato disposto a 6 mesi dalla sua data istitutiva (e quindi a partire dal 12 aprile 2017) l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell’evento.
Tuttavia, con l’approvazione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (Legge 27 febbraio 2017, n.19) questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, decorrendo quindi dal 12 ottobre 2017.
Ricordiamo che il SINP è stato previsto dall’art. 8 comma 4 del D.Lgs 81/08 per dare informazioni utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.
Come indicato nell’articolo 2, il Decreto definisce:
- il funzionamento del SINP;
- i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
- i dati del SINP e i relativi standard;
- le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
- le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
- le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.
Tra le indicazioni, l’art.4 specifica che i dati SINP devono essere trasmessi telematicamente esclusivamente attraverso i servizi informatici resi disponibili dagli enti, mediante servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
All’art. 5 il DIM 183 definisce la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP chiamato a verificare l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal D.Lgs 81/08, formulare proposte in relazione all’incremento quantitativo/qualitativo del SINP, definendo modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che ne concorrono (vedi art.5).
Il tavolo tecnico avrà sede operativa presso l’INAIL che sarà anche l’ente garante per la gestione tecnica ed informatica del SINP ed il titolare del trattamento dei dati.
Da ultimo, l’art.8 del Decreto Interministeriale richiama la partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Testo Unico attraverso la consultazione, almeno una volta all’anno, da parte del Comitato delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale partecipazione si esplica attraverso la periodica consultazione dei dati nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionale.