Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell’evento) devono essere comunicati all’INAIL.
Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della denuncia degli infortuni con prognosi di almeno quattro giorni (sempre escluso quello dell’evento).
Per chiarezza: la comunicazione assolve ad un fine statistico-informativo, la denuncia a quello assicurativo. Infatti, solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall’INAIL.
Gli altri, definiti ‘lievi’, si chiede siano comunicati per consentire la raccolta di dati e informazioni nel SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.
Come?
Entro due giorni da quando ha avuto notizia dell’infortunio (come per la denuncia) il datore di lavoro deve inviare compilato in via telematica il modello “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi”.
La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
Se l’assenza si prolunga oltre il terzo giorno, il datore di lavoro integra la comunicazione con i dati previsti per la denuncia così che la comunicazione sia utile ai fini assicurativi. Tuttavia, allo stato sul punto non vi sono istruzioni operative.
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