L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.L. 81/2008 e s.m.i.).
Per il periodo successivo al primo biennio, le aziende possono ottenere l’oscillazione del tasso per prevenzione.
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
In base al decreto ministeriale 03 Marzo 2015 che ha riscritto il testo dell’art.24 del Decreto Ministeriale del 12 Dicembre 2000, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 03 Dicembre 2010, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno |
riduzione |
fino a 10 |
28% |
da 11 a 50 |
18% |
da 51 a 200 |
10% |
oltre 200 |
5% |
Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 Gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’art.4 del Decreto Legge 34/2014, come precisati nella circolare INAIL n.61 del 26 Giugno 2015.
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2017 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2015, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2016 ed è operante sul tasso di premio del 2017, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2017 (autoliquidazione 2018).
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale INAIL, entro il 28 febbraio 2017.
Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è presente al seguente link.
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Per maggiori informazioni l’INAIL mette a disposizione una guida per l’OT24.