Il Premio 2018
INAIL ricorda che, in attesa dell’approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito decreto ministeriale, il premio anticipato per il 2018, viene provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017, approvate con D.M. 12.12.2000, con applicazione della riduzione di cui all’art. 1, comma 128, primo periodo, della legge n. 147/2013, ove spettante.
Addizionale amianto
Fra le novità, INAIL ricorda che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto (si veda a riguardo la Circ. n.2/2018).
Pertanto, l’addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018. Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata:
– nella misura dell’1,29% sul premio dovuto
– nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione
Sgravi ed Autoliquidazione di Giugno
Una seconda novità riguarda la sospensione dell’applicazione degli sgravi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Infine, come ultima novità, per l’Autoliquidazione di Giugno, INAIL ricorda che con la digitalizzazione delle comunicazioni è stato possibile unificare a febbraio l’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti. Pertanto anche coloro (Assicuranti) che hanno iniziato l’attività al termine del 2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio.
Scadenze da ricordare
INAIL sottolinea alcune importanti scadenze: per i datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN l’autoliquidazione va effettuata tramite i servizi telematici disponibili in www.inail.it ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite il modello F24.
Salvo il termine del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017 è il 28 febbraio 2017.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è 902018.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017, entro il 16 febbraio 2018 devono inviare all’INAIL, ai sensi dell’art. 28, comma 6, DPR 1124/1965, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto.
Inoltre, devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Ai fini del calcolo del premio, per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 902018, con il prospetto dei dati e le relative spiegazioni, nonché i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.
Per i titolari di PAN è disponibile il servizio Visualizzazione elementi di calcolo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Istruzione operativa INAIL del 22 Gennaio 2018