SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SMARTWORKING
Per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionistici, l’art. 22 della legge 81/2017 prevede che il DDL consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Di questa informativa, che deve chiaramente derivare dal documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall’art.17 del D.Lgs. 81/08, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la direttiva n. 3/2017, ha emanato alcune linee guida in materia.
In particolare, secondo queste indicazioni, uno degli obblighi che il DL deve seguire è la somministrazione di adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal D.Lgs. 81/2008, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor.
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