MODELLO OT/23 PER IL 2021
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Le aziende che effettuano interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro nel corso del 2020 (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020), possono ottenere la riduzione del tasso INAIL per l’anno 2021.
L’INAIL riconosce alle aziende, in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, uno “sconto”, che riduce il tasso di premio dovuto all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
La percentuale di sconto del tasso INAIL varia a seconda della data di inizio di attività dell’impresa (PAT – Posizione Assicurativa Territoriale) ed è pari all’8% per le imprese che hanno iniziato l’attività non oltre i due anni; dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del premio è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio dell’impresa (PAT):
Lavoratori-Anno del triennio della PAT | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 1° Marzo 2021 (Essendo il 28 Febbraio 2021 un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo) unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto, pena l’inammissibilità della stessa.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del Datore di Lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto Interministeriale 30 Gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del Decreto Legge 34/2014, come precisati nella circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015.
BGQ S.r.l. è in grado di supportare le aziende nell’individuazione, pianificazione ed attuazione degli interventi migliorativi.
COLLEGAMENTI UTILI