Aggiornamento procedura valutazione rischio scariche atmosferiche
Per determinare il rischio relativo al fulmine di una struttura occorre conoscere il numero di fulmini a terra all’anno e al kilometro quadrato della zona in cui sorge la struttura (NG).
Fino al 30/06/2014, il valore di NG era indicato per ogni Comune d’Italia nella guida CEI 81-3, poi abrogata.
A partire da questa abrogazione, tali valori sono ricavati in relazione alle coordinate geografiche del punto di interesse, dai Sistemi di localizzazione dei fulmini ma per poter essere utilizzati ai fini dell’analisi del rischio devono essere “rilevati ed elaborati come prescritto dalla norma CEI EN IEC 62858” riguardante i sistemi di rilevamento fulmini (LLS) che supera la guida CEI 81-30 (abrogata l’01/06/2020).
Tale norma cambia le regole per stabilire la validità dei valori NG nel tempo, in particolare richiede che i dati si riferiscano ad un periodo di osservazione di almeno 10 anni e che i dati recenti non siano più vecchi di 5 anni affinché il dato fornito dal sistema di rilevamento fulmini sia rappresentativo del periodo climatico più attuale; si introduce quindi la necessità di aggiornare il valore di NG almeno ogni cinque anni e, di conseguenza, anche la valutazione del rischio.
L’abrogazione della guida CEI 81-30 ed il conseguente aggiornamento dei valori di NG impone al Datore di lavoro di riverificare se la protezione contro la fulminazione diretta ed indiretta nonché la sovratensione è accurata (D.Lgs. 81/08, artt. 29, 80 e 84).
Infatti, a parità di coordinate geografiche, i nuovi valori di NG, elaborati in conformità alla norma CEI EN IEC 62858, potrebbero risultare sensibilmente maggiori rispetto ai valori utilizzati in precedenza.
Per aggiornare l’analisi del rischio occorre individuare il nuovo valore di NG e confrontarlo con il precedente:
Se NG nuovo < NG vecchio, non occorre altro
Se NG nuovo > NG vecchio, è sufficiente moltiplicare il valore del rischio già calcolato per il rapporto (NG nuovo/ NG vecchio) e soltanto se supera quello tollerabile stabilito dalla norma occorre procedere alla rivalutazione del rischio.
Salvo quest’ultimo caso, per aggiornare il rischio è sufficiente una breve dichiarazione per attestare che la valutazione del rischio effettuata in precedenza è ancora valida.
BGQ S.r.l. è in grado di supportare le aziende in questa fase di adeguamento della valutazione.