Impianti privati di distribuzione di carburante – Entrata in vigore 01/01/2021
A partire dal 01/01/2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, per gli esercenti:
Depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”).
Apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”). Se sono presenti più serbatoi per capacità globale si intende la somma delle capacità di stoccaggio dei diversi serbatoi.
Per IMPIANTI MINORI (depositi/distributori) si intendono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatori interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico.
L’Agenzia Dogane e Monopoli, con circolare n° 47/2020 del 3 dicembre 2020 ha definito il “Modello di comunicazione attività depositi/distributori minori”.
Gli esercenti degli impianti minori (depositi/distributori) non devono presentare una “denuncia di esercizio” e conseguente richiesta di rilascio di licenza fiscale, ma devono presentare una “comunicazione di attività per l’esercizio di impianto minore”, in quanto la finalità della norma è di censire gli impianti minori che sono in attività.
A seguito della comunicazione inviata dall’esercente a mezzo PEC all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente, verificata la regolarità formale della comunicazione, l’Ufficio rilascia all’esercente un Codice Identificativo.
L’esercente dell’impianto minore può proseguire la gestione del proprio impianto anche dopo il 1° gennaio 2021, se ha inviato tempestivamente la PEC di comunicazione attività e anche se non è stato ancora attribuito il codice identificativo fatto salvo sempre l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico semplificato a partire dal 1° gennaio.
COLLEGAMENTI UTILI
Circolare 47-2020 Agenzia Dogane e Monopoli
Modello di comunicazione attività depositi_distributori minori