RELAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA SOSTANZE SVHC, CMR – SCADENZA 28 AGOSTO 2021
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 102/2020 che, all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 introduce il comma 7-bis: le emissioni provenienti dalle sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate e sostituite appena possibile all’interno del ciclo produttivo.
I gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera, nei cui processi sono utilizzate tali sostanze, sono obbligati a inviare una relazione tecnica all’autorità competente, in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica del loro utilizzo in luogo di quelle altamente preoccupanti come materie prime nei propri processi produttivi, tassativamente entro il 28 agosto 2021.
Sostanze coinvolte; le sostanze interessate sono quelle classificate come:
Cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (indicazioni di pericolo: H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)
Di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT/vPvB, tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e Allegato XIII Reg. REACH)
Estremamente preoccupanti ai sensi dal regolamento (CE) REACH n. 1907/2006 (SVHC)
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