MODELLO OT/23 PER IL 2022
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Le aziende che effettuano interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro nel corso del 2021 (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021), possono ottenere la riduzione del tasso INAIL per l’anno 2022.
L’INAIL riconosce alle aziende, in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, uno “sconto”, che riduce il tasso di premio dovuto all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
La percentuale di sconto del tasso INAIL varia a seconda della data di inizio di attività dell’impresa (PAT – Posizione Assicurativa Territoriale) ed è pari all’8% per le imprese che hanno iniziato l’attività non oltre i due anni; dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del premio è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio dell’impresa (PAT):
Lavoratori-Anno del triennio della PAT Riduzione
Fino a 10 28 %
Da 10,01 a 50 18 %
Da 50,01 a 200 10 %
Oltre 200 5 %
Le novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18.
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 Febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto, pena l’inammissibilità della stessa.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del Datore di Lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto Interministeriale 30 Gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del Decreto Legge 34/2014, come precisati nella circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015.
BGQ S.r.l. è in grado di supportare le aziende nell’individuazione, pianificazione ed attuazione degli interventi migliorativi.
COLLEGAMENTI UTILI