Formazione edili art. 37 aggiornamenti
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dell’edilizia artigianato siglato il 03 marzo 2022 stabilisce al punto “Protocollo formazione e sicurezza” – capitolo “Formazione su salute e sicurezza” che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, debba essere effettuato ogni tre anni; diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato-Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore (marzo 2022) dello stesso CCNL.
Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile (da euro 103,00 a euro 516,00) dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.
Estratto accordo Stato-Regioni (punto 9)
Estratto CCNL Edilizia Artigianato (capitolo “Formazione su salute e sicurezza”)