Newsletter Ambiente e Sicurezza – 01/2023
AGENTI CANCEROGENI – Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021
Il decreto modifica gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08 introducendo tra le sostanze, miscele e processi che comportano l’esposizione ad agenti cancerogeni:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel
Inoltre viene introdotto il limite di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, a decorrere dal 21 febbraio 2023.
Le autofficine e le aziende che utilizzano mezzi alimentati a gasolio (autotrasportatori, movimentazione merci, ecc…) dovranno provvedere ad aggiornare la propria valutazione del rischio di esposizione agli agenti cancerogeni e verificare il rispetto dei limiti di esposizione, ove applicabile.
SCHEDE DI SICUREZZA – Regolamento UE 2020/878
Il regolamento modifica l’allegato II del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) con nuove prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Tutte le sostanze e miscele approvvigionate a partire dall’ 1 gennaio 2023 dovranno essere accompagnate dalla scheda di sicurezza redatta secondo le nuove prescrizioni.
GESTIONE ANTINCENDIO – Decreti Ministeriali 01-02-03 settembre 2021
Tra le principali novità introdotte:
- Nuovi criteri di valutazione del rischio incendio, in vigore dal 29 ottobre 2022
- Nuovi criteri per la redazione del piano di emergenza, in vigore dal 4 ottobre 2022
- Nuovi criteri per la formazione e aggiornamento antincendio, in vigore dal 4 ottobre 2022
- Nuovi criteri per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, in vigore dal 25 settembre 2022
Le aziende dovranno verificare la rispondenza della propria gestione antincendio ai nuovi criteri, in particolare per la formazione degli addetti antincendio che è stata definita periodica almeno quinquennale.
Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 4 ottobre 2023.