Newsletter Ambiente e Sicurezza – 02/2023
Il decreto apporta alcune modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08, tra queste:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28
- Il medico competente in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità
- Il medico competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro
DECRETO 4 aprile 2023 , n. 59 “RENTRI”
Il decreto che disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale entra in vigore il 15/06/2023
I soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI sono quelli indicati all’Art. 12 con le tempistiche di cui all’art. 13:
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2024-15/02/2025) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/06/2025-15/08/2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2025-15/02/2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Il regolamento entra in vigore il 20 aprile 2023, ma la sua applicazione viene differita per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele. Le nuove disposizioni, in ogni caso, posso essere applicate anticipatamente su base volontaria.
Le sostanze sono classificate ed etichettate conformemente ai nuovi criteri al più tardi dal 01.05.2025 (con possibilità di deroga al 01.11.2026 per le sostanze immesse sul mercato prima del 01.05.2025).
Per le miscele, i nuovi criteri si devono applicare al più tardi dal 01.05.2026 (con possibilità di deroga al 01.05.2028 per le miscele immesse sul mercato prima del 01.05.2026).
La Regione Lombardia ha precisato che l’obbligo di compilazione dell’applicativo AUA Point sussiste solo per i Gestori delle aziende soggette ad autorizzazione generale ex art.272 ai sensi della DGR 983/2018, dal momento che nelle prescrizioni generali di tale delibera è esplicitamente riportato l’obbligo di caricamento dei dati di autocontrollo sull’applicativo AIDA2, poi denominato “AUA POINT”.
L’obbligo non vige invece per i Gestori degli impianti autorizzati “in deroga” ex art. 272 che hanno presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale prima dell’entrata in vigore della suddetta DGR 983/2018 (18 dicembre 2018).
Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’obbligo di compilazione dal 2023 (scadenza 31.03.2024) sussiste solo se contemplato nell’autorizzazione.