SANZIONI E LE AMMENDE SU IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Approvato il Decreto che rivaluta le SANZIONI E LE AMMENDE SU IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO nella misura del 15,9%
Il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 111 del 20.09.2023, dal 01.07.2023, dà il via alla rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 e da atti aventi forza di legge. Si tratta di una rivalutazione quinquennale prevista espressamente nel Testo Unico di Sicurezza.
Con circolare INL del 30.10.2023 n. 724 si specifica che il non vi è la retroattività delle sanzioni pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 111 del 20.09.2023, in quanto la rivalutazione si applica esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla pubblicazione del decreto direttoriale del 06.10.2023.
Si sintetizzano le esenzione della nomina del consulente ADR:
- Esenzione per natura trasporto, quantitativi o disposizioni speciali
- Esenzione per trasporto in colli (tranne le materie appartenenti alla classe 7)
- Esenzione per spedizioni occasionali (tranne le materie appartenenti alla classe 7)
Esenzione per esclusione del campo di applicazione
AUA POINT
Si fa promemoria circa le scadenze riportate nell’allegato alla DGR 2021 pag. 2 e 3, con le nuove precisazioni di cui alla DGR 4503 27.03.2023:
- L’obbligo di compilazione vige per i Gestori delle aziende soggette ad autorizzazione generale ex art.272 ai sensi della DGR 983/2018, dal momento che nelle prescrizioni generali di tale delibera è esplicitamente riportato l’obbligo di caricamento dei dati di autocontrollo sull’applicativo AIDA2, poi denominato “AUA POINT”. In tali casi andranno pertanto inseriti anche i documenti correlati (es. Bilancio di massa per attività che impiegano solventi);
- Non vige, viceversa, l’obbligo per i Gestori degli impianti autorizzati “in deroga” ex art. 272 che hanno presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale prima dell’entrata in vigore della suddetta DGR 983/2018 (18 dicembre 2018);
Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’obbligo di compilazione dal 2023 (scadenza 31.03.2024) sussiste solo se contemplato nell’autorizzazione.