SCADENZE RENTRI
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI.
Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l’iscrizione al RENTRI.
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2024-13/02/2025) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18
- A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/06/2025-14/08/2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
- A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15/12/2025-13/02/2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1
Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, rientranti in queste categorie:
- Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
- Trasportatori e intermediari di rifiuti
- Imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi
Dal 13 febbraio 2025 si dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.
INFORMAZIONI UTILI